la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  assicura  la  continuita'
delle   prestazioni  assisenziali,  rese  fino  all'anno  1981  dalle
Amministrazioni Provinciali, ai soggetti dimessi  dagli  ex  ospedali
neuropsichiatrici    ed   attualmente   ospitati   presso   strutture
residenziali  per  l'assistenza,  con  l'anticipazione  alle   stesse
strutture  delle  somme  occorrenti  a  coprire anche parzialmente le
rette di mantenimento.
   2. L'anticipazione, a carattere annuale, e' determinata in base al
rapporto tra le somme stanziate nel bilancio regionale di  previsione
ed   il   numero   complessivo  delle  giornate  di  ricovero  fruite
dall'insieme  dei  soggetti  sopraindicati  nelle  strutture  che  li
ospitano.
   3.  In  sede  di accertamento definitivo delle competenze relative
alle spese di mantenimento  nelle  strutture  ospitanti,  la  Regione
provvedera'  alla  definizione  delle conseguenti partite debitorie e
creditorie  con  i  soggetti  obbligati  all'erogazione  delle  spese
stesse.