la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assicura la continuita' delle prestazioni assisenziali, rese fino all'anno 1981 dalle Amministrazioni Provinciali, ai soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ed attualmente ospitati presso strutture residenziali per l'assistenza, con l'anticipazione alle stesse strutture delle somme occorrenti a coprire anche parzialmente le rette di mantenimento. 2. L'anticipazione, a carattere annuale, e' determinata in base al rapporto tra le somme stanziate nel bilancio regionale di previsione ed il numero complessivo delle giornate di ricovero fruite dall'insieme dei soggetti sopraindicati nelle strutture che li ospitano. 3. In sede di accertamento definitivo delle competenze relative alle spese di mantenimento nelle strutture ospitanti, la Regione provvedera' alla definizione delle conseguenti partite debitorie e creditorie con i soggetti obbligati all'erogazione delle spese stesse.